Art. 14 (Convenzione)
1. Le autorita' competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia o la Procura Generale. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica. 2. Non e' richiesta la traduzione delle domande e delle altre comunicazioni, ne' la legalizzazione degli atti e dei documenti trasmessi in originale o in copia autentica.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
