Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989
Art. 13 (Convenzione)
di assistenza 1. La domanda di assistenza deve contenere le seguenti indicazioni:
- a)l'autorita' che procede e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili al caso;
- b)l'oggetto della domanda;
- c)ogni altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identita' e, se possibile, il luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
- d)le forme e modalita' particolari richieste per l'esecuzione degli atti, nonche' le generalita' del rappresentante dell'autorita' o delle parti private che possono parteciparvi. 2. La domanda, qualora abbia ad oggetto l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonche', se del caso, delle domande particolari da porre. 3. La domanda di assistenza e i documenti allegati devono essere firmati dall'autorita' competente e muniti del timbro dell'ufficio.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
