1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta, nonche' le spese indicate nel paragrafo 2 dell'art. 8. Tali spese sono anticipate dalla Parte richiesta quando sono sostenute nel territorio di tale parte.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;145~convenzione-art15 · fonte su Normattiva