Art. 16 (Convenzione)
[1]ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sara' effettuato a Varsavia. 2. La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte puo' denunciarla in ogni momento; la denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica. Fatto a Varsavia il 28 aprile 1989 in duplice esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti egualmente fede.
[2]Per ordine del Presidente Per ordine del Consiglio di della Repubblica Italiana Stato della Rapubblica Giuliano Vassalli Popolare di Polonia Lukasz Balcer
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 10 maggio 1991
