Art. 6 (Convenzione)
di atti e oggetti 1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non domandi espressamente gli originali. 2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
