di atti e oggetti 1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non domandi espressamente gli originali. 2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;145~convenzione-art6 · fonte su Normattiva