Art. 5 (Convenzione)
di atti 1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti contiene se necessario l'indicazione della data entro la quale l'atto deve essere notificato. In tal caso la domanda deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data indicata. 2. La Parte richiesta da' la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto, o una attestazione delle modalita' e della data della notificazione, nonche' delle generalita' e la qualita' della persona che ha ricevuto l'atto, rilasciata dall'autorita' competente.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
