[1]Servizi finanziari

[2]1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario. 2. Le parti collaborano per predisporre quadri giuridici e regolamentari, infrastrutture e risorse umane in Afghanistan e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali dell'Afghanistan.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art34 · fonte su Normattiva