[1]Statistiche

[2]1. Le parti convengono di predisporre e sviluppare ulteriormente la capacita' statistica promuovendo l'armonizzazione della metodologia statistica e sfruttando le migliori prassi con riferimento all'esperienza dell'Unione, comprese la raccolta e la diffusione di informazioni statistiche. Cio' consentira' loro di utilizzare, in modo reciprocamente accettabile, statistiche riguardanti tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici. 2. La cooperazione nel settore statistico si concentra sullo scambio di conoscenze, sulla promozione delle buone pratiche e del rispetto dei principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche ufficiali e del codice delle statistiche europee, al fine di migliorare la qualita' delle statistiche.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art35 · fonte su Normattiva