[1]finanziari

[2]1. Le Parti rafforzano la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altre parti del settore finanziario, compresi i servizi finanziari islamici. 2. Le Parti riconoscono l'importanza delle misure volte a sviluppare le capacita' per il conseguimento di questi obiettivi.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art26 · fonte su Normattiva