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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze con la sostituzione al n. 3 dell'art. 1 del seguente: «di studiare l'introduzione in Italia da paesi esotici e coloniali di nuove colture e di nuovi sistemi agrari e zootecnici» e con la sostituzione al primo comma e alla lettera a) dell'art. 3 dei seguenti:

[8]«Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono:

[9]«a) lo Stato con la somma annua complessiva di lire 115,000, ripartita fra i bilanci del Ministero delle colonie e dei Governi coloniali, dei Ministeri degli esteri e dell'economia nazionale».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a San Rossore, addi' 20 luglio 1925.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Mussolini - Lanza di Scalea - Volpi - Belluzzo.

[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 25 agosto 1925 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-07-20;1455~art1 · fonte del testo