1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione. 2. Il Segretariato: (a) assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attivita' descritte all'articolo 32 della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti; (b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall'articolo 32, paragrafo 5, della presente Convenzione; e (c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni regionali ed internazionali.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art33 · fonte su Normattiva