[1]e controllo dei documenti

[2]Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari, secondo i mezzi disponibili:

  • a)per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identita' che rilascia siano di qualita' tale da non poter farne agevolmente un uso improprio, ne' falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli illecitamente
  • b)per garantire l'integrita' e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identita' da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art12 · fonte su Normattiva