Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
Art. 12 (Protocollo 1)
[1]e controllo dei documenti
[2]Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari, secondo i mezzi disponibili:
- a)per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identita' che rilascia siano di qualita' tale da non poter farne agevolmente un uso improprio, ne' falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli illecitamente
- b)per garantire l'integrita' e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identita' da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.
Testo vigente dal 11 aprile 2006
