[1]di sicurezza e di prevenzione

[2]Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o dirottamenti, nonche' la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte prende adeguati provvedimenti:

  • a)per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio;
  • b)per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni, delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei controlli alle frontiere, nonche' l'efficacia della cooperazione transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art11 · fonte su Normattiva