Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
Art. 11 (Protocollo 2)
[1]di sicurezza e di prevenzione
[2]Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o dirottamenti, nonche' la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte prende adeguati provvedimenti:
- a)per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio;
- b)per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni, delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei controlli alle frontiere, nonche' l'efficacia della cooperazione transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.
Testo vigente dal 11 aprile 2006
