[1]delle informazioni

[2]Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per almeno dieci anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso e ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni necessarie per seguire le tracce e individuare tali armi nonche' ove opportuno e possibile, le loro parti, elementi e munizioni che sono oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito, nonche' per prevenire e individuare tali attivita'. Le informazioni in oggetto sono le seguenti:

  • a)i marchi appropriati richiesti in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo;
  • b)nel caso di transazioni internazionali relative ad armi da fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni di queste ultime, le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi di transito, se del caso, ed il destinatario finale nonche' la descrizione e la quantita' degli articoli.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art7 · fonte su Normattiva