Ai fini del presente Protocollo:

  • a)l'espressione "arma da fuoco" significa ogni arma a canna portatile destinata allo sparo di piombini, di una pallottola o di un proiettile per mezzo di un esplosivo, o che e' progettata a tal fine o che puo' agevolmente essere trasformata a tal fine, escluse le armi da fuoco antiche o le loro riproduzioni. Le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni sono definite in conformita' alla legislazione interna. Cio' nonostante, le armi da fuoco antiche non includono in alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899;
  • b)l'espressione "parti ed elementi" significa ogni elemento, o elemento di sostituzione specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, la carcassa o il coperchio di culatta, la guida o il tamburo, la culatta mobile o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da un tiro di arma da fuoco;
  • c)il termine "munizioni" significa l'insieme della cartuccia o dei suoi elementi, compresi i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, fermo restando che tali elementi sono anch'essi sottoposti ad autorizzazione nello Stato Parte considerato;
  • d)l'espressione "fabbricazione illecita" significa la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti ed elementi, o di munizioni:
  • i)effettuato con parti ed elementi che sono stati oggetto di un traffico illecito;
  • ii)senza licenza ne' autorizzazione di un'autorita' competente dello Stato Parte in cui la fabbricazione o l'assemblaggio ha luogo; oppure
  • iii)senza aver contrassegnato le armi da fuoco al momento della loro fabbricazione in conformita' all'articolo 8 del presente Protocollo; Sono rilasciate licenze o autorizzazioni per la fabbricazione di parti e di elementi, in conformita' alla legislazione interna;
  • e)l'espressione " traffico illecito" significa l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo verso iiterritorio di un altro Stato Parte se uno degli Stati Parti autorizzati non lo autorizza conformemente alle disposizioni del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono marcate conformemente all'articolo 8 del presente Protocollo;
  • f)il termine "pedinamento" significa il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti, elementi e munizioni dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorita' competenti degli Stati parti ad individuare ed analizzare la fabbricazione ed il traffico illecito e ad effettuare investigazioni

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art3 · fonte su Normattiva