[1]d'applicazione

[2]1. Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni ed alle inchieste e azioni giudiziarie relative ai reati determinati in conformita' all'articolo 5 di detto Protocollo, quando questi reati sono di natura transnazionale ed un gruppo criminale organizzato vi e' implicato. 2. Il presente Protocollo non si applica alle transazioni fra Stati o ai trasferimenti di uno Stato qualora la sua applicazione dovesse pregiudicare il diritto di uno Stato Parte di adottare nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-2-art4 · fonte su Normattiva