[1]Lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti

[2]1. Al fine di individuare i settori e definire le strategie di azione congiunta, le parti procedono a uno scambio di opinioni sulla prevenzione e sulla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani in tutte le sue forme e sulla necessita' di assicurare la protezione delle vittime, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e agli strumenti internazionali pertinenti, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, nonche' il piano d'azione globale delle Nazioni Unite per la lotta contro la tratta di esseri umani adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 64/293. 2. Le parti si concentrano, in particolare, sui seguenti aspetti:

  • a)promozione di leggi e politiche coerenti con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata, il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, e il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria;
  • b)migliori pratiche e attivita' volte a contribuire a individuare, arrestare e perseguire le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani e a sostenere le vittime di tali crimini.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art11 · fonte su Normattiva