[1]e controllo dei documenti

[2]Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi disponibili, per: (a) assicurare che i documenti di viaggio o di identita' da esso rilasciati siano di una qualita' tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e (b) assicurare l'integrita' e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identita' rilasciati da o per conto dello Stato Parte e per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-3-art12 · fonte su Normattiva