[1]' e validita' dei documenti

[2]Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformita' con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimita' e la validita' dei documenti di viaggio o di identita' rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la condotta di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-3-art13 · fonte su Normattiva