Art. 13 (Protocollo 3)
[1]' e validita' dei documenti
[2]Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformita' con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimita' e la validita' dei documenti di viaggio o di identita' rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la condotta di cui all'art. 6 del presente Protocollo.
Testo vigente dal 11 aprile 2006
