[1]' e validita' dei documenti

[2]Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte verifica, conformemente alla sua legislazione interna ed in tempi ragionevoli, la legittimita' e la validita' dei documenti di viaggio o d'identita' rilasciati, o ritenuti essere stati rilasciati a suo nome e che si sospetta siano utilizzati per la tratta di persone.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~protocollo-1-art13 · fonte su Normattiva