Art. 13 (Protocollo 1)
[1]' e validita' dei documenti
[2]Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte verifica, conformemente alla sua legislazione interna ed in tempi ragionevoli, la legittimita' e la validita' dei documenti di viaggio o d'identita' rilasciati, o ritenuti essere stati rilasciati a suo nome e che si sospetta siano utilizzati per la tratta di persone.
Testo vigente dal 11 aprile 2006
