1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata in conformita' alle finalita' del presente Accordo, le Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravita' e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. Laddove la persona condannata non abbia assolto gli obblighi finanziari imposti dalla sentenza, o l'Autorita' competente dello Stato di trasferimento non abbia ricevuto assicurazione in merito all'assolvimento degli obblighi che considera rilevanti, lo Stato di Condanna puo' rifiutare il trasferimento della persona condannata. 2. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni del rifiuto.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~accordo-trasferimento-persone-condannate-art10 · fonte su Normattiva