Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformita' alla finalita' che si intende perseguire con il presente Trattato, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le Autorita' di ciascuno Stato considerano tra gli altri fattori, la gravita' del reato, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.
Testo vigente dal 31 marzo 2010
