[1]di prove nello Stato richiedente

[2]1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, cita una persona a comparire davanti all'Autorita' competente nel territorio dello Stato richiedente per essere interrogata, rendere testimonianza o rendere altre dichiarazioni, o per essere sentita in qualita' di perito o per lo svolgimento di altre attivita' processuali. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente riguardo la disponibilita' della persona in oggetto. 2. Lo Stato richiedente trasmette allo Stato richiesto la domanda di citazione a comparire davanti ad un'Autorita' del territorio dello Stato richiedente almeno novanta giorni prima della data fissata per la comparizione, salvo che lo Stato richiedente abbia accettato un termine inferiore in casi urgenti. 3. Lo Stato richiedente indica nella domanda l'ammontare di eventuali indennita' e rimborsi spese cui ha diritto la persona citata, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera h).

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~art11 · fonte su Normattiva