[1]Art. VIII.
[2]1. Il presente accordo puo' essere modificato per mutuo consenso delle parti attraverso protocolli o scambi di note diplomatiche, che sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo. 2. Qualsiasi modifica o revisione entrera' in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo X del presente Accordo.
Testo vigente dal 25 giugno 2020
