[1]Art. VIII.

[2]1. Il presente accordo puo' essere modificato per mutuo consenso delle parti attraverso protocolli o scambi di note diplomatiche, che sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo. 2. Qualsiasi modifica o revisione entrera' in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo X del presente Accordo.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

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