[1]di estradizione avanzate da piu' Stati
[2]1. Se la Parte richiesta riceve da due o piu' Stati una domanda di estradizione per la stessa persona relativamente allo stesso reato o a reati diversi, essa determina a quale di tali Stati estradarla e comunica a detti Stati la sua decisione. 2. Nel determinare a quale Stato estradare la persona, la Parte richiesto valuta tutte le circostanze del caso, e in particolare:
- a)se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravita' dei reati;
- b)il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
- c)le date delle rispettive domande;
- d)la nazionalita' della persona richiesta;
- e)il luogo abituale di residenza della persona;
- f)se le richieste sono state presentate in virtu' di un trattato di estradizione;
- g)gli interessi dei rispettivi Stati; e
- h)la nazionalita' della vittima del reato.
Testo vigente dal 17 dicembre 2019
