[1]di estradizione avanzate da piu' Stati

[2]1. Se la Parte richiesta riceve da due o piu' Stati una domanda di estradizione per la stessa persona relativamente allo stesso reato o a reati diversi, essa determina a quale di tali Stati estradarla e comunica a detti Stati la sua decisione. 2. Nel determinare a quale Stato estradare la persona, la Parte richiesto valuta tutte le circostanze del caso, e in particolare:

  • a)se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravita' dei reati;
  • b)il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
  • c)le date delle rispettive domande;
  • d)la nazionalita' della persona richiesta;
  • e)il luogo abituale di residenza della persona;
  • f)se le richieste sono state presentate in virtu' di un trattato di estradizione;
  • g)gli interessi dei rispettivi Stati; e
  • h)la nazionalita' della vittima del reato.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art13 · fonte su Normattiva