[1]1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione, per via diplomatica, notiticandone per iscritto la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo all'anno di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. In tale caso. la presente Convenzione cessera' di avere effetto: (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte per le somme pagate o accreditate successivamente alla fine dell'anno solare nel quale e' stata notificata la denuncia, e (ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano dopo la fine di tale anno. 3. In caso di denuncia, lo Stato contraente sara' vincolato dalle disposizioni del paragralo 2 dell'Articolo 25 con riferimento a qualsiasi informazione ottenuta ai sensi della presente Convenzione. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;92~art31 · fonte su Normattiva