DI BENI CONFISCABILI (1) Ciascuna Parte puo', osservando le disposizioni di questo articolo, chiedere il sequestro di beni nel territorio della Parte richiesta al fine di assicurare che essi siano disponibili per la esecuzione di un provvedimento di confisca gia' emesso o che possa venire emesso. (2) La domanda fatta a norma di questo articolo deve contenere: (a) una dichiarazione attestante che il procedimento e' stato istituito o deve essere istituito contro una persona specificata; (b) (i) un compendio dei fatti del caso, che comprenda la descrizione della attivita' in relazione alla quale la confisca puo' essere ordinata, l'indicazione del luogo e del tempo in cui tale attivita' si e' verificata, l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, gli elementi indizianti e una copia di ogni rilevante provvedimento; ovvero, (ii) quando un ordine di confisca e' stato gia' emesso, una copia di detto ordine; (c) la descrizione dei beni da sottoporre a sequestro ed il rapporto esistente tra di essi e la persona specificatamente indicata a norma del precedente sottoparagrafo (a) di questo paragrafo, e, per quanto possibile, l'ubicazione dei beni in questione.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art10 · fonte su Normattiva