(1) La Parte richiesta tratta come riservati, nella misura richiesta, la domanda di assistenza, il suo contenuto ed i documenti allegati, nonche' il fatto della concessione dell'assistenza. Se alla domanda non puo' essere data esecuzione senza violare la riservatezza, la Parte richiesta ne da' comunicazione alla Parte richiedente che decide la misura nella quale essa desidera che la propria domanda abbia esecuzione. (2) La Parte richiedente, se gliene e' fatta domanda, tratta come riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, salva la divulgazione delle stesse nella misura in cui essa e' necessaria ai fini delle indagini o del procedimento indicati nella domanda.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art9 · fonte su Normattiva