Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese relative alla esecuzione della domanda nel suo territorio. Qualora per l'esecuzione della domanda vi sia la possibilita' di dover sostenere spese di notevole entita' o di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di stabilire le condizioni e i termini entro i quali la domanda verra' eseguita ed il criterio secondo il quale le spese saranno ripartite.

Testo vigente dal 5 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147~accordo-art13 · fonte su Normattiva