Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese relative alla esecuzione della domanda nel suo territorio. Qualora per l'esecuzione della domanda vi sia la possibilita' di dover sostenere spese di notevole entita' o di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di stabilire le condizioni e i termini entro i quali la domanda verra' eseguita ed il criterio secondo il quale le spese saranno ripartite.
Testo vigente dal 5 marzo 1994
