Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorita' giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 29 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art37 · fonte su Normattiva