1. Le spese sostenute in applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. 2. Se l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali il trasferimento puo' avere luogo.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art20 · fonte su Normattiva