[1]Forma e Contenuto della Richiesta

[2]1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' delle norme interne. 2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce; (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonche' la loro qualificazione giuridica; (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; (f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita' del successivo Articolo 6 paragrafo 3; (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che e' citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformita' del successivo Articolo 10 paragrafo 3; (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' del successivo Articolo 14 paragrafo 5. 3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresi' contenere quanto segue: (a) le informazioni sull'identita' delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale; (b) le informazioni sull'identita' della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; (c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua posizione in relazione al procedimento, nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita; (d) le informazioni sull'identita' e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni; (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare; (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare; (g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni; (h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza; (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta. 4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente per soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto e cioe', l'albanese o il Serbo per la Repubblica del Kosovo e l'italiano per la Repubblica italiana. 6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i diciotto giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Testo vigente dal 2 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-07;147~art5 · fonte su Normattiva