[1]Articolo II

[2]1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire ed esercire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita Sezione della tabella delle rotte (d'ora in poi chiamati "servizi convenuti" e "rotte specificate"). 2. In conformita' con le disposizioni contenute nel presente Accordo, le imprese designate da ciascuna Parte Contraente godranno, nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, dei seguenti diritti:

  • a)sorvolare, senza farvi scalo, il territorio della altra Parte Contraente;
  • b)atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente, per scopi non di traffico;
  • c)fare scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente sui punti specificati per queste rotte nella tabella, al fine di imbarcare e sbarcare traffico internazionale in passeggeri, merci e posta, proveniente o destinato ad altri punti cosi' specificati;
  • d)omettere, su uno o tutti i voli, uno o piu' punti intermedi ed oltre. 3. Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo e' intesa a conferire all'impresa ed alle imprese di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e/o posta, trasportati dietro remunerazione ed a noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 25 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1474~artii · fonte su Normattiva