[1]Articolo III
[2]1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una o piu' imprese allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la notificazione della designazione, e subordinatamente alle disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l'altra Parte Contraente dovra' concedere senza indugi all'impresa ed alle imprese designate il relativo permesso operativo. 3. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente di ritirare la designazione di una propria impresa e di designarne un'altra. 4. Le Autorita' aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere che un'impresa designata dall'altra Parte Contraente abbia i requisiti necessari per adempiere alle condizioni prescritto dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da esse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 5. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della designazione di una impresa o di sospendere o revocare la concessione ad una impresa dei diritti specificati nel paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo o di imporre tutte quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie per il godimento, da parte di una impresa, di quei diritti, ogni volta che non sia certo che la sostanziale proprieta' e l'effettivo controllo di quell'impresa siano nelle mani della Parte Contraente che abbia designato l'impresa, o di suoi cittadini. 6. Non appena soddisfatte le disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo un'impresa cosi' designata ed autorizzata puo' iniziare ad esercire i servizi convenuti con l'intesa che un servizio non potra' essere esercito fino a quando una tariffa, stabilita in conformita' con le disposizioni contenute nell'articolo VI del presente Accordo, non sia stata gia' stabilita per il servizio stesso. 7. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di sospendere il godimento, da parte di un'impresa, dei diritti specificati nel paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie al godimento da parte di un'impresa di quei diritti, in tutti i casi in cui l'impresa manchi di attenersi alle leggi ed al regolamenti della Parte Contraente che ha concesso detti diritti, o altrimenti manchi di operare in conformita' con le condizioni prescritte nel presente Accordo; con l'intesa che tale facolta' sara' esercitata solo dopo consultazione con l'altra Parte Contraente, a meno che una immediata sospensione o una imposizione di Condizioni siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni delle leggi o dei regolamenti.
Testo vigente dal 25 gennaio 1962
