[1]Articolo VIII

[2]1. Nell'eventualita' che sorga una controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra di loro. 2. Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante i negoziati.

  • a)esse possono accordarsi di deferire la controversia, per la risoluzione, ad un tribunale arbitrale nominato di comune accordo, o a qualsiasi altra persona ed Ente; o
  • b)se non si accordano su cio', o se, avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, esse non riescano a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte Contraente puo' demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente in merito, il quale potra' essere in seguito istituito nell'ambito dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) o, nel caso non esista un tribunale del genere, al Consiglio dell'OACI. 3. Le Parti Contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o un'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa, abbia concesso in base al presente Accordo all'altra Parte Contraente che si trovi in difetto, o all'impresa ed alle imprese designate di quella Parte Contraente.

Testo vigente dal 25 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1474~artviii · fonte su Normattiva