delle controversie 1. Qualora tra le Parti contraenti sorga una controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti faranno in primo luogo di tutto per risolvere tale controversia mediante negoziato. 2. Se le Parti contraenti non riescono ad ottenere una composizione per via negoziale esse possono decidere di comune accordo di deferire la controversia ad altra persona o ente per la decisione; qualora non convengano in tal modo, la controversia, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, sara' sottoposta per la decisione ad un tribunale di tre arbitri, uno dei quali sara' nominato da ciascuna Parte contraente ed il terzo sara' nominato dai due in tal modo designati. Ciascuna delle Parti contraenti nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui una delle due Parti contraenti accusa ricevuta di una notifica, inviata dall'altra Parte contraente attraverso i canali diplomatici, nella quale si richiede l'arbitrato della controversia da parte di tale Tribunale; il terzo arbitro sara' nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti non nomina un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non e' nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale puo', su richiesta dell'una o dell'altra parte contraente, nominare un arbitro o piu' arbitri a seconda dei casi. In tal caso il terzo arbitro sara' un cittadino di un terzo Stato e fungera' da Presidente del tribunale arbitrale. 3. Le Parti contraenti si conformeranno a qualunque decisione adottata in base al paragrafo 2 del presente Articolo. 4. Qualunque controversia relativa ad ogni tipo di dazio doganale e ad ogni altro onere fiscale non potra' in nessun caso essere soggetta alla procedura del tribunale arbitrale, stabilita al paragrafo 2 del presente Articolo.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46~accordo-art15 · fonte su Normattiva