[1]Articolo XI.

[2]1. Nell'eventualita' che sorgano controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverle mediante negoziati fra di loro. 2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati:

  • a)esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza ad un tribunale arbitrale, nominato di comune accordo o a qualsiasi altra persona od ente; oppure,
  • b)se le Parti contraenti non riescono a trovare un accordo mediante negoziati, la vertenza puo', a richiesta di una delle Parti contraenti, essere deferita ad un tribunale di tre arbitri perche' decida in merito, dei quali uno sara' nominato da una Parte contraente, l'altro dall'altra e il terzo dai due arbitri cosi' designati. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di recezione di una nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato ed il terzo arbitro sara' designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se l'una o l'altra Parte contraente omette di nominare un arbitro nel periodo specificato, o se il terzo arbitro non e' designato nel periodo specificato, l'una o l'altra Parte contraente puo' chiedere al presidente del consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di designare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri. 3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. 4. Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente accordo alla Parte contraente che si trovi in difetto o all'impresa designata di quella Parte contraente.

Testo vigente dal 24 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;477~artxi · fonte su Normattiva