[1]Articolo VII
[2]Le Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, a loro richiesta, quelle statistiche periodiche ed altri dati che possono essere ragionevolmente richiesti, al fine di rivedere la capacita' offerta sui servizi convenuti, dalle Imprese designate della prima Parte Contraente. Questi dati comprenderanno tutte le informazioni richieste per determinare il volume del traffico trasportato da quelle imprese sui servizi convenuti e l'origine e la destinazione di tale traffico.
Testo vigente dal 25 gennaio 1962
