[1]Articolo XII

[2]1. La tabella delle rotte e l'appendice unite al presente Accordo sono considerate come parti dell'Accordo e ogni riferimento all'"Accordo" comprende anche la tabella delle rotte e l'appendice a meno che non sia espressamente previsto il contrario. 2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Ottawa appena possibile. 3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 2 febbraio 1960, in doppio originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

[3]Per il Governo del Canada' MAYRAND Per il Governo italiano PELLA

[4]Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

[5]Il Ministro per gli affari esteri

[6]SEGNI

Testo vigente dal 25 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1474~artxii · fonte su Normattiva