[1]Articolo XII
[2]1. La tabella delle rotte e l'appendice unite al presente Accordo sono considerate come parti dell'Accordo e ogni riferimento all'"Accordo" comprende anche la tabella delle rotte e l'appendice a meno che non sia espressamente previsto il contrario. 2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Ottawa appena possibile. 3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 2 febbraio 1960, in doppio originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.
[3]Per il Governo del Canada' MAYRAND Per il Governo italiano PELLA
[4]Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
[5]Il Ministro per gli affari esteri
[6]SEGNI
Testo vigente dal 25 gennaio 1962
