[1]ARTICOLO XII.

[2]1. a) Il presente Trattato potra' essere modificato od emendato in ogni momento col consenso unanime delle Parti Contraenti i cui rappresentanti abbiano diritto a partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX. Ogni modifica od emendamento di tale genere entrera' in vigore quando il Governo depositario avra' ricevuto notifica da tutte le Parti Contraenti interessate che esse lo hanno ratificato;

  • b)tale modifica od emendamento entrera' successivamente in vigore nei confronti di ogni altra Parte Contraente quando il Governo depositario avra' ricevuto comunicazione dell'avvenuta ratifica da parte di essa. Si riterra' che una Parte Contraente dalla quale non si sia ricevuta alcuna comunicazione di ratifica entro un termine di due anni dalla data di entrata in vigore della modifica o dell'emendamento in conformita' alle disposizioni del sottoparagrafo 1. a) del presente articolo si sia ritirata dal presente Trattato, alla data dello scadere di tale termine. 2. a) Ove, successivamente al decorso di un termine di trenta anni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato, una delle Parti Contraenti i cui rappresentanti siano autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX lo richieda mediante comunicazione indirizzata al Governo depositario, sara' tenuta una conferenza di tutte le Parti Contraenti nel piu' breve termine possibile, allo scopo di rivedere il funzionamento del Trattato;
  • b)qualsiasi modifica od emendamento del presente Trattato che sia approvata nel corso di una tale conferenza dalla maggioranza delle Parti Contraenti in essa rappresentate, inclusa la maggioranza di quelle i cui rappresentanti hanno diritto a partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX, verra' comunicata dal Governo depositario a tutte le Parti Contraenti immediatamente dopo la chiusura della conferenza ed entrera' in vigore in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo;
  • c)ove una tale modifica od emendamento non sia entrato in vigore in conformita' alle disposizioni del sottoparagrafo 1 a) del presente articolo entro un periodo di due anni dalla data in cui sia stato comunicato a tutte le Parti Contraenti, ogni Parte Contraente potra' in ogni momento, successivamente allo scadere di tale termine, notificare al Governo depositario il proprio ritiro dal presente Trattato, e tale ritiro avra' efficacia due anni dopo il ricevimento di detta notifica da parte del Governo depositario.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;963~artxii · fonte su Normattiva