[1]Articolo XIV
[2]1. L'Annesso unito al presente Accordo sara', considerato conte parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo comprendera' anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contrario. 2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambianti il piu' presto possibile. 3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
[3]In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
[4]Fatto a Colombo il 1 giugno 1959, in duplice originale, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi, facendo ugualmente fede.
[5]Per il Governo della Repubblica italiana GIOVANNI BOVETTI
[6]Per il Governo del Ceylon M. SENANAYAKE
Testo vigente dal 17 gennaio 1963
