[1]Articolo XIV

[2]1. L'Annesso unito al presente Accordo sara', considerato conte parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo comprendera' anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contrario. 2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambianti il piu' presto possibile. 3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

[3]In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[4]Fatto a Colombo il 1 giugno 1959, in duplice originale, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi, facendo ugualmente fede.

[5]Per il Governo della Repubblica italiana GIOVANNI BOVETTI

[6]Per il Governo del Ceylon M. SENANAYAKE

Testo vigente dal 17 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1805~artxiv · fonte su Normattiva