[1]Articolo XIV
[2]L'Annesso unito al presente Accordo sara' considerato come parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo comprendera' anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contratto. 2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile. 3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
[3]I FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
[4]FATTO a Roma, il 16 luglio 1959, in duplice originale, nelle lingue italiana, hindi ed inglese tutti e tre i Testi facendo egualmente fede.
[5]Per il Governo italiano Per il Governo Indiano FOLCHI KHUB CHAND
[6]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[7]Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
Testo vigente dal 31 gennaio 1962
