DELLE IMPOSTE RISCOSSE MEDIANTE RITENUTA ALLA FONTE 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso vanno presentate all'Autorita' competente nello Stato contraente ad effettuare il rimborso entro i termini stabiliti dalla legislazione di detto Stato; esse devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente; certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalita' di applicazione del presente articolo. Esse potranno inoltre stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 27 aprile 1989
