PROTOCOLLO FINALE All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra l'italia e il Regno del belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti Plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della detta Convenzione. 1. All'articolo 7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione. 2. Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1,b e 2,b non si applicano quanto il beneficiario dei redditi possiede la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti. 3. Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici od enti seguenti:

  • a)per quanto riguarda il Belgio: - la Societa' nazionale delle Ferrovie belghe (la Societe' nationale des Chemins de fer belges); - l'Azienda di Stato delle Poste (la Regie des Postes); - l'Azienda di Stato dei Telegrafi e dei Telefoni (la Regie des Telegraphes et des Telephones); - il Commissariato generale al Turismo (le Commissariat general au Tourisme); - l'Ufficio belga del Commercio estero (l'Office belge du Commerce exterieur);
  • b)per quanto riguarda l'Italia: - l'Amministrazione delle Ferrovie italiane; - le Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni; - l'Ente nazionale italiano per il Turismo; - l'Istituto per il Commercio estero. 4. Le disposizioni dell'articolo 24 non possono essere interpretate nel senso di impedire al Belgio:
  • a)di tassare con l'aliquota prevista dalla legislazione belga l'ammontare complessivo degli utili di una stabile organizzazione belga di una societa' residente dell'italia o di una associazione avente la sede della direzione effettiva in Italia, a condizione che l'aliquota predetta non ecceda quella massima applicabile agli utili delle societa' residenti del Belgio; b)di prelevare il "precompte mobilier" sui dividendi relativi ad una partecipazione che si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa di cui disponga in Belgio una societa' residente dell'italia o un'associazione avente la sede della direzione effettiva in Italia e che sia imponibile come persona giuridica in Belgio. 5. All'articolo 25, primo paragrafo, il periodo "indipendentemente dai ricorsi previsti nel quadro della procedura contenziosa nazionale di detti Stati o delle istanze di rimborso presentate in base all'articolo 28" deve essere interpretato nel senso che il contribuente non puo' richiedere l'attivazione della procedura amichevole se non dopo aver instaurato la procedura contenziosa nazionale o aver presentato un'istanza di rimborso in base all'articolo 28. Fatto a Roma il 29 aprile 1923 in duplice esemplare, in lingua italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana (Firma illeggibile) Per il Regno del Belgio (Firma illeggibile) Visto, il Ministro degli affari esteri Andreotti PROTOCOLLO AGGIUNTIVO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO FINALE ALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL BELGIO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, FIRMATA A ROMA IL 29 APRILE 1983. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, Desiderosi di modificare le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 29 aprile 1983, hanno deciso di concludere un Protocollo aggiuntivo a tale Convenzione ed hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA S.E. RENATO RUGGIERO, DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: S.E. JOSEPH TROUVEROY, AMBASCIATORE DEL REGNO DEL BELGIO i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Il paragrafo 3 del Protocollo finale alla Convenzioni alla tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 29 aprile 1983, e' sostituito dalle seguenti disposizioni: 3. Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale da parte degli uffici od enti seguenti:
  • a)per quanto riguarda il Belgio: - La Societa' nazionale delle Ferrovie Belghe (la Societe' nationale des Chemins de fer Belges); - l'Azienda di Stato delle Poste (la Regie des Postes); - l'Azienda di Stato dei Telegrafi e dei Telefoni (la Regie des Telegraphes et des Telephones); - il Commissariato generale al Turismo (le Commissariat general au Tourisme); - l'Ufficio belga del Commercio estero (l'Office belge du Commerce exterieur); - la Banca nazionale del Belgio (la Banque nationale del Belgique);
  • b)per quanto riguarda l'Italia: - l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato; - l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni; - l'Ente nazionale italiano per il Turismo; - l'Istituto per il Commercio Estero; - la Banca d'Italia".

Testo vigente dal 27 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148~protocollo-art1 · fonte su Normattiva