PER LA RISCOSSIONE 1. Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproco aiuto ed assistenza ai fini della notifica e della riscossione delle imposte specificate all'articolo 2, delle soprattasse ed addizionali di tali imposte nonche' degli interessi e spese ad esse relativi. 2. Su richiesta dell'autorita' competente di uno Stato contraente, l'autorita' competente dell'altro Stato contraente assicura, secondo le disposizioni legali e regolamentari applicabili alla notifica ed alla riscossione di dette imposte di quest'ultimo Stato, la notifica e la riscossione dei crediti fiscali di cui al primo paragrafo che siano esigibili nel primo Stato. Tali crediti non godono di alcun privilegio nello Stato richiesto e questo non e' obbligato ad applicare le procedure esecutive non autorizzate dalle disposizioni legali o regolamentari dello Stato richiedente. 3. Le richieste previste al paragrafo 2 sono avvalorate da una copia ufficiale dei titoli esecutivi corredata, ove occorra, da una copia ufficiale delle decisioni passate in giudicato. 4. Per quanto concerne i crediti fiscali suscettibili di gravame l'autorita' competente di uno Stato contraente puo', al fine di salvaguardare i propri diritti, chiedere all'autorita' dell'altro Stato contraente di adottare le misure conservative previste dalla legislazione di quest'ultimo; le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 sono applicabili, mutatis mutandis, a tali misure. 5. L'articolo 26, terzo, quarto e quinto periodo del primo paragrafo, si applica ugualmente alle informazioni portate a conoscenza, in esecuzione del presente articolo, delle autorita' competenti dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 27 aprile 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-03;148~art27 · fonte su Normattiva