IN VIGORE 1. La presente Convenzione verra' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
  • b)in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore. 3. Il vigente Accordo tra il Governo indiano ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, cessera' di produrre i suoi effetti nel momento in cui le disposizioni della presente Convenzione avranno effetto in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2.

Testo vigente dal 1 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319~art30 · fonte su Normattiva