ARTICOLO XIV Il Comitato previsto all'Articolo XIII potra' avvalersi del supporto di ogni istituzione od organismo pubblico e privato, nazionale o internazionale, la cui assistenza si ritenesse opportuna per offrire se necessario il suo sostegno tecnico per il coordinamento delle procedure di approvazioni dei programmi e dei progetti previsti, nonche' per l'acquisizione di elementi concreti di giudizio circa la validita' delle singole iniziative.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artxiv · fonte su Normattiva