ARTICOLO V Entrambe le Parti adotteranno ogni utile provvedimento amministrativo, finanziario fiscale diretto a favorire gli investimenti reciproci, soprattutto attraverso la costituzione di imprese miste ("joint ventures"), allo scopo di ampliare le rispettive infrastrutture turistiche e contribuire all'incremento e alla regolarizzazione dei flussi turistici bilaterali. Le due Parti si impegnano a garantire all'investitore nel settore turistico il libero trasferimento nel Paese di origine, in valuta convertibile, degli utili di impresa, ad assicurare la piu' ampia possibilita' di disinvestimento secondo principi di equita' nonche' il rientro dei relativi capitali nel Paese di origine in valuta convertibile. Gli investimenti da promuovere nel settore turistico saranno soprattutto quelli che, generando adeguati flussi di valuta, non vengano a pesare sull'indebitamento del Paese ospite e siano idonei a determinare benefici per entrambe le Parti. Le due Parti stabiliranno canali specifici di informazione, eventualmente con l'istituzione di una apposita banca dati, sulle possibilita' di investimento nel settore turistico anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti e l'organizzazione di visite e seminari per consulenti ed imprenditori.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
