1. Ogni Parte autorizzera' le visite dei rappresentanti civili o militari dell'altra Parte o dei dipendenti dei loro Contraenti ai suoi stabilimenti, istituzioni e laboratori statali, nonche' agli stabilimenti dei Contraenti che comportano l'accesso alle Informazioni Classificate specificate in un protocollo di sicurezza o messe a disposizione di una Parte valutandole caso per caso, a condizione che il visitatore possieda idonea certificazione di sicurezza ed abbia "necessita' di conoscere". 2. Tali visite saranno organizzate direttamente tra la Struttura d'invio e la Struttura ricevente e saranno soggette alle disposizioni descritte nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art26 · fonte su Normattiva