Nel caso in cui l'applicazione delle precedenti disposizioni richieda modifiche alle leggi e normative nazionali in vigore nelle Parti o agli accordi di sicurezza generali applicabili esclusivamente fra due o piu' Parti, nella misura in cui si applicano alla sicurezza industriale, le Parti prenderanno le misure necessarie per attuare tali modifiche.
Testo vigente dal 26 giugno 2003
