Nel caso in cui l'applicazione delle precedenti disposizioni richieda modifiche alle leggi e normative nazionali in vigore nelle Parti o agli accordi di sicurezza generali applicabili esclusivamente fra due o piu' Parti, nella misura in cui si applicano alla sicurezza industriale, le Parti prenderanno le misure necessarie per attuare tali modifiche.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art27 · fonte su Normattiva